Albo autotrasportatori: l’iscrizione è necessaria?

Descrizione

TAR Liguria, Sez. II, sent. del 4 luglio 2023, n. 688

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 688/2023, sostiene la legittimità del rigetto della domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (in categoria 4, classe F), per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali classificati con il codice EER 200304 (Fanghi dalle fosse settiche) e 200306 (Rifiuti della pulizia delle fognature), in difetto dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La ricorrente sosteneva che l’obbligo di iscrizione a detto Albo, espressamente previsto dall’art. 230 TUA, fosse pertinente esclusivamente a quei soggetti che movimentano fanghi per incarico di terzi e non - come nel proprio caso - per chi svolge attività in proprio, esenti da ogni obbligo al riguardo nel contesto della disciplina legislativa sull’autotrasporto.

Invero, l’art. 30 L. 298/1974 prevede che non sono soggetti alla normativa sulla disciplina dell’autotrasporto di cose su strada gli autoveicoli di proprietà di Stato, Regioni, Comuni, Province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne.

Tuttavia, nel caso di specie, dallo statuto della società ricorrente emergeva la possibilità di svolgere l’attività anche per conto di terzi privati committenti.

Pertanto, il Tribunale adito sostiene che deve ritenersi legittimo il diniego di esenzione dalla disciplina prevista dal citato art. 30.

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