Ai fini dell’esclusione dalla tassa dei rifiuti è irrilevante che nell’area si producano “sottoprodotti”, se non è provata l’inidoneità del locale a produrre rifiuti

Descrizione

Con l’ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2373, la Corte di Cassazione ricorda che il presupposto di applicazione della tassa rifiuti è l'idoneità del locale a produrre rifiuti urbani e che esiste per legge una presunzione relativa di idoneità dei locali a produrre rifiuti urbani per il cui superamento il contribuente deve offrire prova idonea.

Nel caso di specie la Cassazione ha rovesciato la decisione del Giudice tributario abruzzese che aveva avallato una esenzione dal tributo sui rifiuti che discendeva dalla qualificazione come "sottoprodotto" ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 e non di rifiuto degli scarti di lavorazione del legno prodotti nel locale in questione.

Il Giudice di merito aveva ritenuto sufficiente ai fini dell’esenzione dal tributo il fatto che la società avesse provato tramite esibizione di fatture "di aver utilizzato gli scarti della lavorazione del legno (trucioli, segatura, tozzetti, stecche) facendone commercio, con la vendita a terzi".

Il ragionamento viene rigettato dalla Cassazione in quanto quel che conta non è la produzione di sottoprodotti nel locale, quanto l'effettivo accertamento della inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti solidi urbani e assimilati, unica condizione che legittima l'esclusione dal tributo. LEGGI DI PIÙ

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