Trasporto abusivo di rifiuti e occasionalità della condotta: brevi note a Cass. Pen., Sez. III, 07.12.2023 n. 48805

Descrizione


di Francesca Romana Fortunati

In ragione della natura istantanea del reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta, è sufficiente anche un solo trasporto per integrare il reato.  Si esclude, peraltro, la natura «assolutamente occasionale» del trasporto abusivo, nei casi in cui, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, siano comunque presenti elementi da cui desumere lo svolgimento di un'attività organizzata, seppur minimamente.

Diversi possono essere gli indici rivelatori in tal senso quali ad esempio: il dato ponderale dei rifiuti gestiti, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta; il numero dei soggetti coinvolti nell'attività, la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.  

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