TAR Lazio, Sez. I quater, sent. del 23 febbraio 2022, n. 2121

Descrizione

L’accesso alle informazioni ambientali prevale sugli interessi di riservatezza aziendale.

E’ illegittimo il rigetto dell’istanza di accesso alle informazioni ambientali qualora motivato su una ipotetica lesione del diritto alla riservatezza di informazioni commerciali e industriali che però non sono state richieste dall’istante.

Ciò è quanto statuito dal Tar del Lazio nella sentenza n. 2121 del 3 febbraio 2022 con riferimento alla richiesta di accesso presentata da un privato, in qualità di residente in Roma e utente del Servizio Idrico Integrato, rispetto alla Determinazione regionale con cui era stata rilasciata una concessione di grande derivazione d'acqua pubblica (ex Rd 1775/1933) sul fiume Tevere.

Nello specifico, i giudici romani hanno rilevato che la Regione, nell’atto di diniego, non aveva comprovato la presenza di segreti commerciali e/o industriali meritevoli di tutela a fronte dell’interesse strumentale del ricorrente diretto alla conoscenza dei documenti.

Viene inoltre ricordato che in tema di diritto di accesso alle informazioni ambientali gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali (salute, ambiente) prevalgono rispetto alla situazione di chi, invece, ha interesse a che i dati aziendali o personali non siano rilevati.

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