Siti contaminati e proprietario “incolpevole"

Descrizione

di Giovanni Trotto

Il decreto legislativo nr. 152 del 2006, Titolo V della Parte IV, ha previsto una serie di obblighi in materia di siti contaminati fra cui quelli a carico del proprietario del sito ove la contaminazione è stata generata o ove risulti presente.

Il tema è sempre all’ordine del giorno tanto per i siti abbandonati fra cui i cosiddetti siti orfani destinatari di interventi a carico dello stato, sia per le numerose sentenze emesse in materia di responsabilità dei siti contaminati sia, infine, in ordine alle attività conoscitive e valutative che investitori immobiliari, aziende industriali intraprendono preliminarmente ad una transazione immobiliare avente ad oggetto siti contaminati o potenzialmente contaminati.

Nel presente lavoro, verrà analizzata la figura, e la posizione, del proprietario di un sito contaminato, i processi idonei alla individuazione e gestione e del rischio in ordine alle transazioni immobiliari aventi ad oggetto siti contaminati o potenzialmente contaminati; il controllo periodico dei siti concessi in locazione, in particolare per i siti ove si svolgono attività industriali, funzionale a prevenire contaminazioni o a determinarne prontamente e con certezza il responsabile.

Nel caso di un sito contaminato il Decreto Legislativo 152 distingue tra il “responsabile dell’inquinamento” e il “proprietario non responsabile dell’inquinamento”.

 Il responsabile dell’inquinamento è il soggetto dalle cui attività, od omissioni, deriva un inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Il proprietario non responsabile dell’inquinamento, è il soggetto comunemente definito incolpevole della contaminazione rilevata nel sito di proprietà generata da un soggetto diverso dal proprietario.

Il termine “proprietario incolpevole”, non presente nel decreto legislativo n. 152/06, è la traduzione del termine innocent landowner di cui alla normativa degli Stati Uniti d’America[1] sui siti contaminati. L’utilizzo di tale termine non appare appropriato in quanto nella vigente normativa e nelle sentenze in materia, si fa riferimento non ad una assenza di colpa del proprietario in assoluto, bensì ad una assenza di nesso, o rapporto, eziologico, tra la condotta del proprietario e l’inquinamento rilevato nel sito di proprietà.

L’innocent landowner secondo il CERCLA deve rispondere a specifici requisiti ed aver assolto una serie di impegni: “I proprietari terrieri che non sono a conoscenza della contaminazione al momento dell'acquisto sono potenzialmente idonei per essere definiti proprietari incolpevoli " se conducono "tutte le appropriate" indagini prima dell'acquisto e se soddisfano molti altri requisiti. Il requisito delle appropriate indagini  è in genere soddisfatto da un rapporto di due diligence ambientale, come una valutazione ambientale del sito di fase 1 o un'indagine ambientale del sottosuolo di fase 2”.

Ma entriamo nel merito e analizziamo i casi in cui il proprietario risulta colpevole e quando invece risulti concretamente incolpevole.

[1] Negli Stati Uniti d’America Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA),  ha stabilito procedure per determinare i responsabili, o potenziali responsabili  per la bonifica dei siti contaminati e creato la necessità di una due diligence ambientale con scrupolose valutazioni ambientali



 

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI