Descrizione
I rifiuti urbani indifferenziati classificati al CER 19 12 12 a seguito di un trattamento meccanico destinati a operazioni di recupero energetico devono essere considerati, sotto il profilo gestorio, alla stregua di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica.
A dirlo è stata la Corte di Giustizia, nella causa C-315/20, in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con una pronuncia che mira a far prevalere la natura sostanziale dei rifiuti a discapito della loro classificazione formale in conformità al CER.
Sul punto, è recentemente intervenuto anche il Ministero della Transizione Ecologica, adito con interpello ambientale, che lo scorso marzo ha chiarito che i rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico mantengono una natura urbana, precisando però che ciò rileva esclusivamente ai fini dell’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità.
Il presente contributo mira quindi ad esaminare la portata di questi recenti interventi, per cercare di capire quali saranno i futuri scenari applicativi.
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