Cons. Stato, Sez. IV, sent. 10 marzo 2025, n. 1969
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in materia di danno ambientale, la responsabilità per le attività di bonifica può essere attribuita anche in forma solidale a più operatori, qualora l’amministrazione accerti, sulla base del criterio del “più probabile che non”, un nesso eziologico tra le rispettive attività e la contaminazione rilevata. Tale ricostruzione può avvenire anche in via presuntiva.
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