Responsabilità dello scarico: non sempre è del titolare dell’autorizzazione

Descrizione

In materia di scarichi vale il principio, dapprima introdotto dalla Legge n. 319 del 1976 (cd. Legge Merli), della personalità dell’autorizzazione allo scarico.

Ne consegue che, di norma, solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione, in quanto è su di esso che gravano obblighi di vigilanza e controllo continui.

Nondimeno, non mancano le ipotesi in cui è possibile discostarsi dal suddetto schema.

Ciò accade, ad esempio, laddove lo scarico sia effettuato e/o gestito da un soggetto diverso dal titolare dell’autorizzazione in forza di una espressa delega di funzione o di un contratto di appalto.

Per di più, occorre tenere in considerazione l’ipotesi disciplinata dall’art. 124, co. 2, d.lgs. 152/2006 in cui alla responsabilità del titolare dello scarico finale – titolare del provvedimento autorizzatorio – può aggiungersi quella del gestore dell’attività da cui originano le immissioni che confluiscono nel predetto scarico.

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