Reato di illecita combustione anche in assenza di pericolo o danno

Descrizione

Cass. pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2025, n. 22077

La Corte di Cassazione ha confermato che l’accensione di rifiuti depositati in modo non autorizzato è sufficiente a integrare il reato di combustione illecita ex art. 256-bis D.Lgs. 152/2006, senza che occorra dimostrare un concreto pericolo per la salute pubblica o un danno ambientale. La fattispecie penale si perfeziona con il semplice innesco della combustione su rifiuti abbandonati o stoccati in violazione delle regole, e non richiede l’intensità o l’estensione proprie dell’incendio comune ex art. 423 c.p.

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