L’obbligo di rimozione dei rifiuti sussiste anche in caso di cessazione dell’attività e fallimento

Descrizione

Cons. Stato, sez. IV, sent. del 5 marzo 2025, n. 1883

Il Consiglio di Stato ha confermato che l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati persiste anche dopo la cessazione dell’attività d’impresa e può gravare sul fallimento, in quanto soggetto detentore dell’area. Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, la responsabilità per i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti si estende al produttore iniziale, ai detentori attuali e a quelli pregressi, salvo che questi dimostrino di non aver avuto alcuna relazione materiale o giuridica con i rifiuti.

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