L’integrazione verticale del servizio rifiuti è ammessa ma richiede motivazione stringente nei segmenti liberalizzati

Descrizione

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. del 18 febbraio 2025, n. 140

Il TAR Lombardia ha precisato che, nel settore della gestione dei rifiuti urbani, la suddivisione degli appalti in lotti funzionali risponde a un’esigenza di apertura del mercato e tutela della concorrenza, in linea con l’art. 58 del d.lgs. 36/2023, e non può essere derogata senza una motivazione adeguata. Mentre la gestione integrata in senso orizzontale è favorita dal legislatore nazionale, l’integrazione in senso verticale tra le fasi di raccolta, trasporto e trattamento è consentita, ma non privilegiata. 

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