Cons. Stato, Sez. IV, sent. 31 marzo 2025, n. 2680
Nelle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti, la previsione di una clausola che imponga la localizzazione dell’impianto di conferimento entro una specifica distanza chilometrica (25/35 km) rispetto al territorio della stazione appaltante è legittima, in quanto espressiva del principio di prossimità sancito dall’art. 181, comma 5, d.lgs. 152/2006. Tale principio, che impone di privilegiare impianti prossimi al luogo di produzione dei rifiuti, trova fondamento in esigenze di tutela ambientale e contenimento dell’impatto trasportistico.
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