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In un parere relativo a una gara europea per il servizio di refezione scolastica indetta da un Comune (Delibera n. 103 del 2 marzo 2022), l’ANAC ha offerto qualche chiarimento sulla corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (cd. CAM).
Nel caso di specie, l’Autorità è stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimità dell’attribuzione di un punteggio premiale per l’introduzione di prodotti biologici superiore a quello fissato dal Decreto del 10 marzo 2020 (relativo ai CAM per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari).
Ebbene, l’Autorità ha precisato che:
• da una parte, le stazioni appaltanti possono, nell’esercizio della discrezionalità che caratterizza la definizione dei criteri di valutazione delle offerte, richiedere standard ambientali ulteriori o più alti di quelli stabiliti nei CAM;
• dall’altra, la stazione appaltante che introduce criteri premianti previsti dai CAM è tenuta a rispettare per intero tale prescrizione, non essendo ammesse applicazioni parziali.
Nella fattispecie ciò ha significato che fosse illegittima la scelta di attribuire un punteggio premiale all’offerta di prodotti biologici a filiera corta, perché attribuito in base alla sola percentuale di prodotti offerti e non al numero di prodotti (come invece stabilito dai CAM), e senza chiedere l’indicazione dei prodotti stessi (impedendo di valutarne la “rappresentatività”, come invece richiesto dal Decreto).