di Greta Catini
Il principio di legalità sancito dall’art. 2 del D.Lgs. 231/2001 esclude la responsabilità degli enti per reati non espressamente previsti dalla normativa vigente al momento del fatto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4535 del 2025, ha ribadito tale principio annullando l’ordinanza che confermava una misura cautelare interdittiva basata sul reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), incluso tra i reati presupposto solo successivamente alla condotta contestata. La pronuncia evidenzia anche l’importanza dell’idoneità del Modello 231, sottolineando come un’inadeguata mappatura dei rischi e carenze nei controlli dell’Organismo di Vigilanza possano incidere sulla responsabilità dell’ente. La decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale sull’irretroattività della responsabilità amministrativa e sull’effettività dei sistemi di compliance aziendale.
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