La sottile linea di confine tra emissioni e rifiuti gassosi

Descrizione

di Antonio Mogavero

Come noto, per rifiuto deve intendersi “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi”. La definizione citata, quindi, non si sofferma sugli eventuali stati dei rifiuti (es. liquido o fangoso), ipotizzando che possano essere tutti ricompresi.

Tuttavia, la definizione così ampia di rifiuto è temperata a livello legislativo da un’altrettanta vasta elencazione di materiali e/o prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del Testo Unico ambientale, ivi ricomprese le acque di scarico e le emissioni di effluenti gassosi.

In tal quadro, non è sempre stato agevole comprendere se e quando un liquido o un gas possano essere classificati rifiuti ovvero debbano essere esclusi dalla relativa disciplina.

Al fine di sciogliere i dubbi in ordine ai summenzionati rapporti, è stato necessario l’intervento della giurisprudenza. Pertanto, posto che le pronunce sul rapporto tra scarichi e rifiuti liquidi devono considerarsi pienamente assorbite e recepite, qualche perplessità in più rimane quando deve parlarsi di rifiuti gassosi.

Sul tema è ritornata di recente la Cassazione, richiamando un principio già affermato dalla medesima Corte nel 2007.

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