La natura di rifiuti pericolosi dei veicoli fuori uso e l’illecito in caso di abbandono

Descrizione

Cass. Pen., Sez. III, sent. 7 aprile 2025, n. 13282

La Corte di Cassazione ha affermato che i veicoli fuori uso, se non previamente bonificati mediante la rimozione dei componenti inquinanti, devono essere qualificati come rifiuti pericolosi. La condotta di chi riceve un veicolo per estrarvi pezzi di ricambio e lo abbandona successivamente su suolo pubblico integra il reato di gestione illecita di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006.

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