Cass. Pen., Sez. III, sent. 7 aprile 2025, n. 13282
La Corte di Cassazione ha affermato che i veicoli fuori uso, se non previamente bonificati mediante la rimozione dei componenti inquinanti, devono essere qualificati come rifiuti pericolosi. La condotta di chi riceve un veicolo per estrarvi pezzi di ricambio e lo abbandona successivamente su suolo pubblico integra il reato di gestione illecita di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006.
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