Cons. Stato, Sez. IV, sent. 10 marzo 2025, n. 1961
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, una volta accertata in via definitiva la responsabilità per un inquinamento, l’imposizione degli obblighi di bonifica deve avvenire sulla base della normativa vigente al momento dell’adozione delle relative misure, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività. L’ordine di bonifica ha infatti natura riparatoria e non sanzionatoria, ed è giustificato dalla persistenza della situazione di contaminazione, anche se riconducibile a condotte risalenti nel tempo.
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