Cass. Pen., Sez. III, sent. 19 febbraio 2025, n. 6782
In tema di tutela penale dell’ambiente, la Corte di Cassazione ha affermato che gli indumenti usati, raccolti tramite cassonetti o porta a porta, devono essere qualificati come rifiuti urbani non pericolosi, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, qualora non siano conferiti direttamente a enti benefici nei modi previsti dalla legge n. 166/2016. La natura di rifiuto permane anche in presenza di un intento solidaristico del donante, poiché ciò che rileva è l’oggettivo disfarsi del bene da parte del detentore.
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