Descrizione
Cass. pen., Sez. II, sent. 8 aprile 2025, n. 13586
La Corte di Cassazione ha confermato che i relitti di imbarcazioni possono assumere la qualifica di rifiuto anche in assenza di cancellazione dai pubblici registri navali, qualora risulti la volontà degli armatori di disfarsene e l’avvio del trasporto verso siti di smaltimento.
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