di Valentina Bracchi
Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la sentenza n. 4691 del 29/05/2025, si è pronunciato sulla preesistenza del rifiuto rispetto all’attività del manutentore statuendo che quest’ultimo non può esserne considerato quale produttore iniziale e pertanto accogliendo il ricorso del Ministero e ritenendo legittimo il rifiuto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di autorizzare in cat. 2-bis il trasporto di detti rifiuti.
Ciò, del resto, in accordo con il comma 5 dell’art. 230 Dlgs 152/2006, che prevede un regime specifico per i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva della rete fognaria, i quali solo grazie ad una fictio iuris volta alla semplificazione della tracciabilità, sono considerati produttori del rifiuto, pur essendo i meri raccoglitori e trasportatori di un rifiuto che preesiste alla loro attività.
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