Cass. pen., Sez. III, sent. 12 giugno 2025, n. 22080
Il rappresentante legale dell’impresa è responsabile per l’abbandono incontrollato di rifiuti anche se materialmente effettuato da dipendenti o terzi, quando ciò sia dovuto a omesso controllo. Lo ha affermato la Cassazione, ribadendo che la posizione di garanzia impone al titolare il dovere di vigilare sull’intera gestione aziendale dei rifiuti.
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