TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 17 marzo 2025, n. 898
Il TAR ha ribadito che l’obbligo di caratterizzazione dei rifiuti, inclusa la verifica della presenza di sostanze organiche persistenti (POP’s), grava esclusivamente sul produttore, coerentemente all’art. 184, comma 5, d.lgs. 152/2006 e alle Linee guida SNPA. Il gestore dell’impianto non può essere tenuto a verifiche analitiche su rifiuti già classificati come “non pericolosi assoluti”, salvo esplicita previsione normativa o evidenze di difformità.
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