I soggetti apicali nel D.Lgs. 231/2001

Descrizione

Cass. Pen., sent. n. 34943, del 21 settembre 2022

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede differenti regimi di attribuzione della responsabilità degli enti a seconda che il reato venga commesso da soggetti in posizione “apicale” oppure da “soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza” degli stessi apicali.

Se per i reati commessi da questi ultimi, infatti, è sufficiente, ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa, la prova di aver adottato e attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nel caso di reati commessi da “apicali” tale circostanza non è sufficiente a esonerare la società, richiedendosi altresì l’elusione fraudolenta del modello da parte degli stessi.

A fronte di questa differenziazione, riveste particolare importanza la recente sentenza n. 34943 con cui la Corte di Cassazione Penale ha escluso che il semplice conferimento mediante atto di delega di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una funzione determinata, anche se nevralgica dell’azienda, possa far assurgere automaticamente il soggetto ad “apicale”.

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