I fanghi trasferiti per il completamento del trattamento non sono rifiuti

Descrizione

Cons. Stato, sez. IV, sent. 10 febbraio 2025, n. 1064

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, ai sensi dell’art. 127 d.lgs. 152/2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono qualificabili come rifiuti solo al termine del complessivo processo di trattamento, e non nelle fasi intermedie, quando essi restano nel ciclo produttivo con finalità di completamento del trattamento in altro impianto idoneo.

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