Cons. Stato, sez. IV, sent. del 5 marzo 2025, n. 1882
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in una società di capitali, la responsabilità per l’inquinamento ambientale grava sulla persona giuridica quale soggetto obbligato alla bonifica, potendosi estendere all’amministratore persona fisica solo in presenza di un quid pluris: una condotta individuale con efficienza causale rispetto all’evento dannoso e connotata almeno dalla colpa.
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