Descrizione
Cons. Stato, Sez. IV, sent. 29 maggio 2025, n. 4691
Il Consiglio di Stato ha affermato che non può essere qualificato come “produttore iniziale” dei rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti di depurazione il soggetto che svolge la sola attività di pulizia manutentiva, in quanto tale attività non dà origine ai rifiuti, ma si limita a rimuovere quelli già esistenti. Ne consegue che tali soggetti non possono iscriversi nella categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali, riservata ai produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti.
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