Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 4 marzo 2022, n. 7874

Descrizione

Quando si configura il reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, del codice dell’ambiente?

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7874 del 2022, ha rigettato il ricorso del ricorrente, condannando l’imputato del reato previsto e punito all’art. 29-quattuordecies comma 3 del D.lgs 152/2006 rubricato “sanzioni”, in relazione all’art. 29 decies rubricato “rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale” del medesimo D.lgs. per avere, in qualità di rappresentante legale della società esercente l’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, violato le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). In tesi difensiva veniva dedotta una violazione di legge in ordine all’art. 29-quattuordecies del codice dell’ambiente giacché il giudice non aveva considerato che, in base alla modifica normativa attuata con il D.Lgs. 46/2014, la condotta contestata rientrava non nel comma 3 che prescrive a riguardo una sanzione penale ma nel comma 2 che al contrario aveva ad oggetto la sola sanzione amministrativa. Ed invero, veniva sollevata la necessità di delimitare il confine tra il comma 2 e 3 dell’art. 29-quattuordecies TUA.

La Corte di Cassazione, in sede di motivazione della sentenza di rigetto, ha mosso le proprie premesse dalle modificazioni apportate all’art. 29-quattuordecies dal D.lgs. 4672014. Ed invero, la Corte ha affermato che <<Il legislatore, nel descrivere le condotte attribuibili a colui che è titolare dell’autorizzazione integrata ambientale, distingue tra l’inosservanza, in generale, di una qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa, e le violazioni qualificate, tra cui quelle concernenti la gestione dei rifiuti, penalmente rilevanti. In tale assetto, non sembra dubitabile che l’apposizione di etichettature sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito di rifiuto, proprio in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, attenga alla gestione dei rifiuti>>.

I giudici di legittimità, rigettando il motivo di doglianza, hanno ritenuto che la condotta dell’imputato concernente la mancata apposizione della cartellonistica con indicazione dei codici CER e altresì l’errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, possano essere sussunte nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 29-quattuordecies, in particolare alla lettera b) in quanto complessivamente afferente alla gestione dei rifiuti.

 

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