Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 21 marzo 2022, n. 9444

Descrizione

Le società a responsabilità limitata unipersonale sono assoggettate alla normativa 231.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9444 del 2022 è tornata ad esprimersi in materia 231. In particolare, ha ribadito il principio di diritto in forza del quale anche le società a responsabilità limitata unipersonali rientrano tra le persone giuridiche che vengono assoggettate alla disciplina del D.lgs. 231 del 2001 giacché sono da considerarsi soggetti giuridici autonomi, dotati di personalità giuridica e di un proprio patrimonio, distinti rispetto alla persona fisica dell’unico socio.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Venezia aveva ritenuto responsabile l’imputato per avere, in violazione dell’art. 8 del D.lgs. 74 del 2000 rubricato “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, nella qualità di legale rappresentante, consentito a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e altresì per avere omesso, in violazione dell’art. 5 del D.lgs. 74 del 2000 rubricato “omessa dichiarazione”, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali, conseguendo un ingente profitto.

Altresì, la Corte d’Appello aveva disposto anche la confisca dei beni di proprietà dell’imputato in relazione al profitto conseguito per il tramite della commissione del reato di omessa dichiarazione fiscale. Ed invero, i giudici di secondo grado ritenevano di dover applicare la confisca per equivalente in quanto, essendo la società in questione unipersonale era “indifferente (..) la possibilità o meno di reperire presso la persona giuridica anziché fisica dell’imputato, il profitto del reato, giacché nel caso di specie la società era unipersonale, con sostanziale confusione del patrimonio dell’uno o dell’altro”.

La Cassazione, annullando con rinvio la sentenza impugnata dal ricorrente limitatamente alla statuizione sulla confisca, censurava le argomentazioni della Corte di Appello, richiamando l’art. 2462 c.c. rubricato “responsabilità”, secondo cui, al primo comma, senza porre una distinzione fra società a responsabilità limitata a composizione multipersonale o unipersonale, prevede che delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio e non anche i soci. Al contrario, il socio unico risponde illimitatamente solo in caso di insolvenza della società e in ordine alle obbligazioni societarie esclusivamente in caso di irregolare costituzione della società stessa. Inoltre, la Cassazione al fine di rafforzare le proprie argomentazioni, rammentava che anche in materia penale veniva previsto il pieno riconoscimento delle società unipersonali quali soggetti giuridici dotato di piena autonomia sia sotto il profilo funzionale che sotto quello patrimoniale tant’è che tali società sono assoggettate anche alla disciplina 231 essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell’unico socio.

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