Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 17 marzo 2022, n. 9028

Descrizione

Prevenzione Covid-19 e Responsabilità del datore di lavoro.

La Sez. III della Corte di Cassazione, con la sentenza n.9028 del 2022, si è espressa in tema di omessa valutazione del rischio da contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e sulla corretta qualificazione degli oneri imposti al Datore di lavoro.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il GIP del Tribunale di Savona, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva assolto l’imputato -consigliere delegato, CEO e capo di azienda di un istituto bancario - dai reati a lui ascritti in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con riferimento alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid -2019” e alla designazione del responsabile per la sicurezza.

Avverso tale decisione, la Procura della Repubblica proponeva ricorso in Cassazione deducendo che le condotte omesse dall’imputato erano “adempimenti previsti in materia di sicurezza non suscettibili di delega ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n. 81/2008”. In tesi difensiva, veniva dedotta la validità della delega trasferita sull’assunto che il delegato doveva essere ritenuto titolare del rapporto di lavoro "in senso prevenzionale/sicuristico", ma "non anche in senso giuslavoristico”.

La Cassazione annullava con rinvio la sentenza impugnata, affermando che l’unicità del “concetto di datore di lavoro impone di escludere che la relativa figura possa essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi e che la medesima organizzazione, ove unitaria, o una sua unità produttiva possano conoscere la compresenza di più datori di lavoro”.  La Corte argomentava l’annullamento della sentenza, affermando che la possibilità di avere nell’ambito della medesima impresa aziendale una pluralità di datori di lavoro, non permetteva di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull'intera organizzazione.  Ed invero, la Corte specificava che se tale vincolo si fosse riflesso sui poteri di gestione e di impresa propri del datore di lavoro, sarebbe stato da escludersi la presenza di un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto la figura di dirigente.

In tale assetto si concludeva che “il datore di lavoro sottordinato era destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale, ma entro la gestione della sicurezza nell'ambito dell'unità organizzativa affidatagli”.

 

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