Cassazione civile, Sez. II, Sentenza del 9 marzo 2022, n. 7608

Descrizione

L’affidamento al Gestore del SII non esclude la responsabilità del Comune per la mancata autorizzazione dello scarico in rete fognaria.

Con la sentenza n. 7608 del 9 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del Comune e del sindaco per scarichi, di propria titolarità, di acque reflue urbane non autorizzati.

Nel caso in esame, l’ex Sindaco sosteneva che a seguito dell’istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ai quali era stata affidata la gestione unitaria del servizio idrico, erano divenuti questi i soggetti onerati della richiesta di autorizzazione.

La Suprema Corte giunge invece ad affermare il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, ove il Comune abbia affidato la gestione del servizio idrico ad un soggetto terzo, è l’ente locale a rispondere dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell’ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge.

Da ciò la conferma della condanna in via solidale dell’ex Sindaco e del Comune al pagamento della sanzione amministrativa per lo scarico illecito in rete fognaria ex artt. 124 e 133 d.lgs. 152/2006.

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