Cass. pen., Sez. III, sent. del 25 febbraio 2022, n. 6756

Descrizione

Il reato di getto pericoloso di cose non richiede il superamento di limiti imposti dalla legge.

Con la sentenza n. 6756 del 25 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha confermato quanto precedentemente statuito con la sentenza n. 4633/2021 in merito alla fattispecie di reato di cui all’art. 674 c.p. (“getto pericoloso di cose”).

Nella fattispecie, si trattava di un soggetto privato condannato per avere provocato, mediante la combustione di materiali nel camino della propria abitazione, l'emissione in atmosfera di fumi e gas maleodoranti tali da rendere difficoltosa la respirazione per le persone residenti nelle adiacenze della sua abitazione.

L’impugnazione della sentenza si fondava sull'insussistenza della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e sull’assenza del nesso causale.

La Suprema Corte conferma invece la condanna, ribadendo che “la fattispecie, riferita, come detto alla diffusione di polveri sottili nell'atmosfera, deve intendersi regolata dalla prima ipotesi di condotta prevista dall'art. 674 c.p. cioè quella del "versamento di cose" e non dalla seconda, cioè la "emissione di fumo", sicchè per essa non è necessario, onde integrare il reato, il superamento di limiti imposti dalla legge, dovendo, invece, intendersi questo realizzato ogni qualvolta sia consapevolmente realizzato il versamento in luogo pubblico o privato di comune o altrui uso cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone”.

 

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