Assenza di autorizzazione alle emissioni in caso di modifica sostanziale è reato permanente

Descrizione

Cass. Pen., sez. III, sent. 7 febbraio 2025, n. 5016

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’esecuzione di modifiche sostanziali a uno stabilimento soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera impone l’obbligo di ottenere previamente un nuovo titolo autorizzativo, ai sensi dell’art. 269, comma 8, d.lgs. 152/2006, pena l’integrazione del reato di cui all’art. 279, comma 1, del medesimo decreto.

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