Descrizione
di Antonio Mogavero
L’ambiente, o meglio la sua tutela e la sua salvaguardia, rappresenta una delle sfide più rilevanti delle attuali e delle prossime generazioni. A tal fine, è necessario che si giunga rapidamente ad un modello di economia circolare, nonché che si semplifichino i processi amministrativi.
I “pilastri” su cui si poggia detta transizione possono essere individuati nei criteri ambientali minimi (CAM) e nella cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ma ricondurre tutto unicamente a detti istituti potrebbe rilevarsi errato.
Al riguardo, il legislatore italiano, anticipando anche quello sovranazionale, ha inserito nel Codice Ambientale una disposizione diretta proprio a promuovere un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare, ossia il comma 8-septies dell’art. 216 TUA.
Tale norma autorizza, a specifiche condizioni, gli impianti in AIA ad utilizzare i rifiuti di cui alla “Lista Verde” del Reg. 1013/2006/CE mediante una mera comunicazione. Tuttavia, detta disposizioni cela diversi lati ambigui, difficilmente interpretabili, che l’hanno resa praticamente inapplicabile.
In presente contributo, quindi, mira all’analisi del citato comma, al fine di indagarne gli eventuali profili applicativi.
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