Accelerazione sulle rinnovabili con mirate misure di semplificazione

Descrizione

Con il D.L. n. 17 del 1 marzo 2022 sono state rafforzare le misure di semplificazione per il settore delle rinnovabili. In particolare:

  • (art. 9) l'installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture fuori terra diversi dagli edifici è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, salvo che riguardi alcune categorie di beni culturali (lett. b e c art. 136 d.lgs. 42/2004) o paesaggistici (art. 138-141, d.lgs. 42/2004). Per tali impianti (con potenza fino a 200kw) sarà adottato un modello unico semplificato;
  • (art. 12) nell’ambito delle autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee, il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica, seppur obbligatorio, viene reso non vincolante anche qualora occorra il procedimento di VIA. 
  • (art. 13) relativamente agli eolici off shore, la procedura autorizzatoria semplificata prevista dall’art. 12, co. 4, D.Lgs. 387/2003 viene estesa alle opere da realizzarsi per la connessione alla rete.
  • (art. 36) le richieste di integrazioni nei procedimenti di VIA verranno mandate direttamente ai proponenti dalle Commissioni (VIA VAS e PNRR-PNIEC) e non più dall’“autorità competente” in modo da ridurre i tempi delle procedure.
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