Materiali da sfruttamento cava: non può escludersi la qualifica di rifiuto

Descrizione

TAR Toscana, sez. II, sent. del 26 febbraio 2024, n. 230

In merito alla gestione del materiale di cava, la genericità della destinazione di quanto risultante dallo sfrido della tagliatrice a catena (in sito piuttosto che una volta uscito dalla cava) e l’assenza delle caratteristiche tipiche del sottoprodotto rendono legittima la qualifica di rifiuto, che in via precauzionale risulta quella maggiormente tutelante per l’ambiente.


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