Superamento limiti tabellari per gli scarichi: reato solo per alcune sostanze

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l reato di scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari ex art. 137, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006 può perfezionarsi soltanto rispetto alle sostanze pericolose previste dall'Allegato 5 alla Parte III del medesimo decreto.

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