l reato di scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari ex art. 137, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006 può perfezionarsi soltanto rispetto alle sostanze pericolose previste dall'Allegato 5 alla Parte III del medesimo decreto. Guarda il video per approfondire la pronuncia della Cassazione.