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Cass. civ., Sez. II, ord. del 10 ottobre 2022, n. 29403
La Cassazione afferma che, in materia di tenuta dei registri, risultano ancora vigenti i DM 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148. L'operatore è dunque obbligato a tenere i registri di tracciabilità anche in modalità cartacea.