Microraccolta annotazione e tappe intermedie

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Come noto, l'art. 193 è stato recentemente riformato dal D. lgs. n. 116/2020 di recepimento di una delle quattro direttive sull’economia circolare il cui comma 14 stabilisce che nel caso di microraccolta “vadano indicate tutte le tappe intermedie effettuate e, laddove il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio delle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.

Sul punto, recentemente è intervenuta anche la circolare di chiarimenti del MITE del 14 maggio 2021 n. 51657 la quale precisa che con riferimento all’annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato, tali informazioni possono essere inserite all’interno del formulario nel campo annotazioni, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998.

Prosegue ancora il Ministero che essendo la modulistica di riferimento al momento senza precisi modelli da allegare al FIR per la raccolta delle informazioni richieste nel caso di attività di microraccolta, si starebbe valutando, “nella definizione del nuovo modello di formulario la possibilità di introdurre un modello allegato semplificato con l’indicazione dei singoli punti presa. Nelle more dell’adozione dei nuovi modelli non si ritiene accoglibile l’introduzione di un modello allegato all’attuale FIR”.


Come noto, l'art. 193 è stato recentemente riformato dal D. lgs. n. 116/2020 di recepimento di una delle quattro direttive sull’economia circolare il cui comma 14 stabilisce che nel caso di microraccolta “vadano indicate tutte le tappe intermedie effettuate e, laddove il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio delle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.

Sul punto, recentemente è intervenuta anche la circolare di chiarimenti del MITE del 14 maggio 2021 n. 51657 la quale precisa che con riferimento all’annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato, tali informazioni possono essere inserite all’interno del formulario nel campo annotazioni, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998.

Prosegue ancora il Ministero che essendo la modulistica di riferimento al momento senza precisi modelli da allegare al FIR per la raccolta delle informazioni richieste nel caso di attività di microraccolta, si starebbe valutando, “nella definizione del nuovo modello di formulario la possibilità di introdurre un modello allegato semplificato con l’indicazione dei singoli punti presa. Nelle more dell’adozione dei nuovi modelli non si ritiene accoglibile l’introduzione di un modello allegato all’attuale FIR”.

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