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Si dia il caso di un impianto che comunichi all’ultimo momento al trasportatore di non poter ricevere il carico di rifiuti e che questo decida di “appoggiare” il cassone sulla sua proprietà, in attesa che l’impianto sia disponibile a riceverlo, come descriviamo la “sosta dei rifiuti”?
Secondo il Tribunale di Teramo, la Corte di Appello de L’Aquila e da ultimo i Giudici di Piazza Cavour nel vaglio di legittimità della sentenza di appello, la descrizione che meglio si addice al quadro è quella di: “discarica abusiva”.
Ma vediamo sulla base di quali indici la Cassazione, con la sentenza 25532/2021 depositata il 6 luglio scorso, ha confermato la sussistenza della fattispecie di reato in commento e dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso proposto dal ricorrente.
- Le dimensioni estese dell’area interessata.
- L’ingente quantitativo di rifiuti abbandonati direttamente sul suolo.
- L’eterogeneità dei rifiuti accumulati senza criterio.
- L’abitualità della condotta.
La sussistenza di questi elementi, che si assume provata durante l’istruttoria dibattimentale del giudizio di merito, secondo la Cassazione, esclude quindi l’ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti e a integrare invece quella di discarica abusiva, di cui all’art. 256 comma 3 del Testo Unico Ambientale.