La definizione di datore di lavoro, benché espressamente prevista all’art. 2 del D. Lgs. 81/2008, ha richiesto diversi interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza.
Tale figura non fa riferimento esclusivamente al soggetto titolare del rapporto di lavoro, ma afferisce a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa.
A seguito dell’entrata in vigore del T.U. sulla prevenzione e sicurezza, sembra esserci radicata unicamente in capo a quest’ultimo la facoltà di delegare specifiche funzioni.
Al riguardo, sono emerse diverse perplessità in merito alla possibilità di delegare anche le funzioni ambientali. È possibile? Nel caso, su ricade la responsabilità ? Quali sono i requisiti della delega? È escluso ogni sorta di coinvolgimento del datore di lavoro che ha delegato le proprie funzioni in materia?
Rispondere a tali quesiti è tutt’altro che agevole, generando diversi dubbi al momento della realizzazione di un sistema di governance aziendale.
Pertanto, il presente corso mira a fornire alle aziende un quadro completo in ordine alla figura del datore del lavoro e sulla possibilità di delegare le funzioni ambientali.