È possibile inserire i codici EER dei rifiuti derivanti da prodotti assorbenti per la persona (15 02 03 e 18 01 04) all’interno della categoria 1?

Descrizione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 2019, n. 62 “Ai fini dell’articolo 1 e ai  sensi  dell’articolo  184-ter  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti  dal recupero dei prodotti assorbenti per  la  persona  (PAP)  cessano  di essere qualificati come rifiuto e  sono  qualificati  come  plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto  o  a basso contenuto di SAP, se risultano conformi  ai  requisiti  tecnici generali di cui all’allegato 1  e  ai  rispettivi  requisiti  tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.”

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