Come possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti di cui all’art. 190, comma 4, TUA?

Descrizione

Al fine di una puntuale risposta al quesito posto, occorre preliminarmente specificare che l’art. 190 TUA disciplina il registro di carico e scarico dei rifiuti, ossia il documento in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuti prodotti, la quantità, la natura e l’origine degli stessi, nonché la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, oltre agli estremi del FIR.

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