Opere sui SIN: ecco quando non serve preliminare valutazione

NEWS, 26/04/2023
Il Testo Unico ambientale, precisamente all’art. 242-ter, consente l’esecuzione di determinati interventi o opere sui siti oggetto di bonifica, ivi inclusi i siti di interesse nazionale (SIN). Ciò deve avvenire nel rispetto di specifiche condizioni previste dalla suddetta norma, il cui rispetto è attestato dall’autorità competente con apposita valutazione, che si inserisce nell’ambito dei relativi procedimenti di approvazione e autorizzazione.
In tal quadro, il Legislatore rimanda al Ministero dell’ambiente, per i SIN, e alle Regioni, per gli altri siti, l’onere di individuare delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte delle autorità competenti.
Pertanto, è stato pubblicato nella G.U. del 26 aprile 2023, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica diretto ad individuare proprio i suddetti interventi per i SIN, distinguendoli in cinque categorie:
  • Interventi e opere che per la loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo;
  • Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata;
  • Interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione;
  • Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all’art. 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali previsti nell’allegato dello stesso decreto;
  • Interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze.
Il decreto contiene disposizioni per ogni intervento (in vigore dal 12 maggio 2023); inoltre, per quanto ivi non disciplinato si applica quanto previsto all’art. 242-ter TUA e all’art. 25 DPR 120/2017, relativo alle terre e rocce da scavo.

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