Omessa formazione da parte del datore di lavoro

NEWS, 23/05/2022

Cass. Pen., 23 maggio 2022, n. 20035


Gli Ermellini nella sentenza del 23 maggio 2022, n. 20035, tornano a discutere del concetto di “abnormità” connotante la condotta del lavoratore e tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro. Viene al riguardo richiamata la sentenza Thyssenkrupp (n. 38343/2014) per la quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Invero nel caso di specie il lavoratore che aveva riportato un infortunio con una sega circolare portatile durante la posa in opera di un pavimento, pur avendo lavorato in precedenza con mansioni analoghe, non aveva una specifica formazione per l’impiego di uno strumento come quello utilizzato in occasione dell’incidente: strumento del quale non era disponibile presso la ditta il libretto di istruzioni e il cui impiego implicava una mansione indubbiamente pericolosa, oltretutto senza che datore di lavoro si preoccupasse di dare ai suoi dipendenti direttive per operare in sicurezza in sua assenza.

Sulla base di tali evidenze la Corte ha ritenuto colpevole il datore di lavoro per omessa formazione: il datore di lavoro é, infatti, tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo (cfr. Sez. 4, n. 11112 del 29/11/2011 – dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178). Nel caso non adempia agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, attua condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

Occorre poi rammentare che la responsabilità del datore di lavoro non sempre comporta la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001, trattandosi di due profili distinti su cui la giurisprudenza si è pronunciata in più occasioni.

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