L’obbligo di etichettatura ambientale riguarda produttori e utilizzatori!

EDITORIALE, 22/06/2021

Tra i vari dubbi interpretativi sollevati dalla disposizione di cui al neo art. 219, co. 5 TUA vi è quello relativo ai i destinatari dell’obbligo di etichettatura ambientale e alla individuazione dei soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi ivi consacrati.

I dubbi vengono sciolti dalla Circolare del Mite n. 52445 adottata il 17 maggio 2021!

Con riguardo a questo profilo, la Circolare precisa – senza operare una distinzione tra il I e il II periodo della disposizione menzionata – che l’obbligo di etichettatura di cui all’art. 219, co. 5 TUA grava non solo in capo ai produttori, ma altresì sugli utilizzatori.

Più in particolare:

  • i produttori sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio;
  • gli utilizzatori sono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Peraltro, con riguardo agli utilizzatori, la definizione era stata già meglio dettagliata dal CONAI che aveva declinato la nozione di utilizzatore come comprendente “gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

La ragione di una estensione degli obblighi di etichettatura anche in capo a questa categoria di soggetti è presto detta: “le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo” e, peraltro, sono spesso oggetto di specifici “accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa”.

Pertanto, anche l’utilizzatore sarà tipicamente chiamato a immettere sul mercato un imballaggio contenente le indicazioni poc’anzi menzionate!

 

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