L’iscrizione all’Albo gestori ambientali non ammette interruzioni

EDITORIALE, 31/01/2021

Il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ammette interruzioni?

Ebbene, la risposta è negativa.

Infatti, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti, la cui iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Inoltre, per tutti quei soggetti che intendano partecipare a procedure di evidenza pubblica, l’iscrizione all’Albo è requisito fondamentale.

Cosa accadrebbe, quindi, nel caso in cui un soggetto aggiudicatario di una procedura di gara, in possesso dell’iscrizione all’Albo sia al momento della scadenza del termine di partecipazione, sia al momento dell’aggiudicazione, non fosse in possesso, nelle more delle procedure tecniche di rinnovazione, dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali?

Ebbene, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, in data 23 novembre 2020 con la sentenza n. 1094 ha messo la parola fine sul tema del possesso continuativo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per quanto attiene ai procedimenti di gara pubblica.

I Giudici si sono dunque interrogati circa l’eventualità in cui un soggetto aggiudicatario di una procedura di gara, in possesso dell’iscrizione all’Albo sia al momento della scadenza del termine di partecipazione, sia al momento dell’aggiudicazione, non ne fosse effettivamente in possesso per tutta la durata della procedura pubblica.

Invero, è consolidato orientamento giurisprudenziale che nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità

Sulla scia di questo orientamento i giudici siciliani, chiamati a decidere in merito ad un affidamento di un servizio di manutenzione della rete fognaria, sorveglianza e successiva procedura per l'erogazione alla cittadinanza di un comune del siracusano, sanciscono che il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per, deve essere posseduto senza soluzione di continuità.

A tutto ciò si specifica che l’art. 22, commi 2 e 3, D.M. Ambiente 3 giugno 2014 n. 120, in coerenza con le previsioni dell’art. 209 del D.lgs. n. 152/2006, stabilisce che la domanda di rinnovo dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione stessa e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.

Nondimeno, secondo il consesso siciliano, nemmeno la brevità del periodo di scopertura e la tempestività della presentazione - rispetto a quanto stabilito dall’art. 22, comma 2 del D.M. 120/2014 - dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, possono unire tra loro i periodi d’iscrizione e cancellare quello intermedio di soluzione di continuità.

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