Il MiTe si esprime sulle bonifiche: delucidazioni su sommatorie, Misp e procedure semplificate

NEWS, 15/07/2022

Il Ministero si è da poco pronunciato sul tema bonifiche, rispondendo a tre interpelli presentati da due Province e una Regione.
Il primo (prot. 3866), avanzato dalla Provincia di Verona, riguarda la messa in sicurezza permanente ex art. 240 c. 1 lett. o) del TUA, la cui adozione deve sottostare ad un attento processo valutativo preliminare, che dimostri che le altre tecniche di bonifica risulterebbero meno efficaci ovvero non compatibili con le attività svolte nel sito stesso. Sempre con riguardo alla Misp, il Dicastero chiarisce poi che l’isolamento delle matrici ambientali contaminate, rispetto a quelle contigue, deve essere definitivo e idoneo a garantire un elevato livello di sicurezza. Dopo aver affermato dunque il carattere di extrema ratio delle operazioni di messa in sicurezza, il Ministero specifica ulteriormente che “l’isolamento” delle matrici contaminate non consiste solo nella mera interruzione dei percorsi di esposizione, ma si sostanzia in un “completo marginamento su tutti i lati” della matrice compromessa.
La risposta del 27 Giugno (prot. 80093), presentata dalla Regione Veneto, riguarda invece il parametro della “Sommatoria di fitofarmaci”, che, secondo il Dicastero, deve considerarsi comprensivo di tutti i parametri rilevati, rientranti nella tabella 2 nell’ambito dei fitofarmaci”.
Da ultimo, la risposta all’interpello 5 Luglio 2022 (prot. 83620), avanzato dalla Provincia del Verbanio Cusio Ossola, ha ad oggetto la procedura semplificata ex art. 242 bis TUA. Il MiTe chiarisce innanzitutto che tale procedura è riferita alla sola matrice suolo e che comporta due diversi tipi di semplificazioni, una legata all’eventuale omissione dell’analisi di rischio, l’altra riguardante la fase di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Vengono inoltre delineati i rapporti tra la semplificazione di cui l’art. 242 bis TUA e quella ex art. 249 TUA, riguardante le aree di piccole dimensioni.

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