I chiarimenti dell’Albo sull’iscrizione in sottocategoria D7

La categoria 1 dell’albo, relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani, si divide in 7 sette sottocategorie, così come previste dall’Allegato D della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (così come modificata dalla delib. n. 8 del 13 settembre 2017). In tale quadro, l’iscrizione alla sottocategoria D7 è necessaria per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua. Il Comitato nazionale dell’Albo, con la circolare n. 11 del 22 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito ai casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione nella suddetta sottocategoria.
Ebbene, innanzitutto chiarisce che l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche nelle ipotesi in cui venga effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita dell’iscrizione all’Albo, in quanto attiene ad una fase preliminare rispetto all’attività di raccolta. Pertanto, come specificato nella circolare, non è necessaria l’iscrizione per tutte le attività che non costituiscono attività di gestione, così come previste al secondo periodo dell’art. 183, comma 1, lett. n), TUA. Diversamente, in presenza di soggetti che effettuano entrambe le fasi, ossia quella descritta di pulizia ed il successivo trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, questi dovranno essere iscritti all’Albo nella pertinente categoria D7.
Tuttavia, qualora un soggetto svolga esclusivamente la seconda fase, quest’ultimo dovrà essere iscritto in categoria 1, senza l’obbligo di iscrizione nella categoria D7.