Grande attesa per i chiarimenti del ministero sulla nuova nozione di Rifiuti Urbani

EDITORIALE, 01/03/2021
Viste le grandi perplessità sollevate dalla nuova definizione di rifiuto urbano introdotta dal D.lgs. 116/2020, ecco arrivare i primi chiarimenti del Governo con una circolare firmata dai Ministeri delle Finanze e dell’Ambiente (rectius della Transizione Ecologica).

Viste le grandi perplessità sollevate dalla nuova definizione di rifiuto urbano introdotta dal D.lgs. 116/2020, ecco arrivare i primi chiarimenti del Governo con una circolare firmata dai Ministeri delle Finanze e dell’Ambiente (rectius della Transizione Ecologica).

Si tratta per ora solo di una bozza, ma l’orientamento dei due dicasteri è chiaro e parte dalla presa d’atto del «venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”» alla luce della nuova definizione di rifiuto urbano che ha operato «un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale», pur prevedendo «che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi».

Ed è qui che cominciano i problemi, visto che il D.lgs. 116 fa riferimento per la parte tributaria all’ormai abrogata disciplina sulla Tia2, imprecisione questa “tale da richiedere una opportuna correzione normativa”.

E così, chiariscono i Ministeri, alla luce di quanto disposto dal D.lgs. 116/2020, nei loro regolamenti i comuni dovranno prevedere riduzioni della parte variabile della TARI proporzionali alle quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche abbiano attestato di aver avviato a “recupero”, e non solo a “riciclo” come invece prevedeva la disciplina sulla Tari, mentre la parte fissa «resta comunque dovuta».

Vengono considerate produttrici sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali anche le attività industriali, ma sono escluse dal calcolo della TARI “le superfici dove avviene la lavorazione industriale” e “i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali” mentre “continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini”.

Ma la nota congiunta di chiarimento fa luce anche su un altro aspetto della nuova disciplina, quello dei tempi di fuoriuscita dal servizio pubblico.

Si legge, infatti, nella circolare che “l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento” per non compromettere la determinazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI.

Si legge ancora che “La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero”.

Inoltre, resta l’obbligo per l’utenza non domestica di ricorrere al mercato “per almeno cinque anni”, fermo restando che in quell’arco temporale si potrà “cambiare operatore in relazione all’andamento del mercato” anche se sul punto il D.lgs. 116/2020 fa riferimento solo alla “possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Infine il Ministero sembra intenzionato a negare cittadinanza a qualsiasi forma di limitazione quantitativa dei rifuti conferibili al servizio pubblico - ipotesi invero caldeggiata da più parti – visto il rischio di risultare inadempienti rispetto alle richieste europee.

Se questo è lo stato dell’altre, sotto il profilo operativo sono ancora molti i dubbi.

Il più rilevante è senza dubbio quello dei presupposti per considerare utenze non espressamente richiamate dall’allegato L -quinquies come simili a quelle richiamate e, per l’effetto, considerarle passibili di produrre rifiuti urbani simili.

Invero, ad oggi, non sono state fornite indicazioni esplicative circa le modalità di tale assimilazione.

Nondimeno, la clausola di assimilazione contenuta nell’allegato L – quinquies parla solo di attività simili per “natura” e per “tipologia di rifiuti prodotti”.

In tale quadro, risulta evidente come una applicazione estensiva della similitudine potrebbe portare a ritenere un’attività non positivizzata simile ad una presente nell’elenco solo in base all’appartenenza alla stessa macrocategoria di attività artigianale, di servizio ovvero di commercio, posto che tutte e tre tali tipologie di attività trovano rappresentazione nell’elencazione in commento.

Al contrario, una lettura restrittiva del concetto porta a ritenere simili solo le attività che abbiano un carattere intrinsecamente simile, escludendo quindi dall’aera della similitudine un vasto numero di attività.

Ad ogni buon conto, è doveroso segnalare che, circa i termini di applicazione della nozione in commento, alcune informazioni chiarificatrici potrebbero astrattamente essere contenute nelle Linee guida sulla classificazione che il Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale sarebbe stato chiamato a redigere entro il 31 dicembre 2020, secondo quanto disposto dall’art. 184, comma 5 T.U.A.[1].

Inoltre, sembra ragionevole attendersi indicazioni più puntuali da parte dei Gestori anche in ragione delle effettive possibilità del servizio.

Per restare sempre aggiornati ti invitiamo ad iscriverti alla nostra newsletter e visionare i nostri corsi di formazione sulle più importanti novità normative.


[1] Art. 184 (Classificazione), comma 5, D. Lgs. 152/2006: “L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’art. 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tute le informazioni pertinenti”.

Ambiente Legale INFORMA