L’utenza non domestica che decide di ricorrere al mercato anziché servirsi del servizio pubblico di raccolta rifiuti deve informare il Comune entro il 31 maggio di ogni anno.
Questo è quanto previsto dal DL 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “Decreto Sostegni”) all’art. 30 stabilendo che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12, del D.lgs. 116/2020 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.
La suddetta norma ha sostituito l’art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006 dando la possibilità alle imprese di fare ricorso al mercato con scelta valida per 5 anni ovvero di servirsi del gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti. Nondimeno, su istanza dell'utenza che voglia tornare sui propri passi, il Comune può scegliere se riprendere l’erogazione del servizio anticipatamente rispetto allo scadere del quinquennio.